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Prescrizione civile - termine – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1149 del 21/01/2020 (Rv. 656884 - 01)

Poteri del giudice - Rilevabilità della prescrizione sulla base di una diversa ragione giuridica - Ammissibilità - Fondamento -Tutela del contraddittorio - Necessità - Modalità.

Non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l'eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1149 del 21/01/2020 (Rv. 656884 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2938, Cod_Civ_art_2941, Cod_Civ_art_2942, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2944, Cod_Proc_Civ_art_112

PRESCRIZIONE CIVILE

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