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Termine - prescrizione ordinaria decennale - Obbligazione della p.a. di comunicazione tempestiva al coltivatore di tabacco della quota di produzione ammessa al premio comunitario –

Prescrizione civile - termine - prescrizione ordinaria decennale - Obbligazione della p.a. di comunicazione tempestiva al coltivatore di tabacco della quota di produzione ammessa al premio comunitario – Inadempimento – Prescrizione decennale del credito risarcitorio del tabacchicoltore – Fondamento – Fattispecie.

In tema di contributi comunitari per la produzione di tabacco, il diritto del coltivatore al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento, da parte dell'AIMA, dell'obbligo, di cui all'art. 3 del Regolamento CE n. 3477 del 1992, di comunicare tempestivamente la quota di produzione ammessa al contributo è soggetto a prescrizione decennale, atteso che detto obbligo è accessorio e strumentale all'adempimento di un'obbligazione, quale è quella di pagamento del premio comunitario in base all'attestato di quota rilasciato al coltivatore, avente fonte legale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la comunicazione, da parte dell'AIMA, dell'attestato di quota con oltre tre mesi di ritardo rispetto al termine prescritto integrasse illecito extracontrattuale e che, di conseguenza, il credito risarcitorio azionato dal coltivatore per non aver ricevuto alcun premio per il tabacco prodotto in misura eccedente la quota assentita fosse soggetto alla prescrizione quinquennale).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4153 del 13/02/2019

Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218