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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018

Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Esplicitazione di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Contenuto.

Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018