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prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 11985 del 16/05/2013

Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Esclusione - Sanatoria successiva - Incidenza sul corso della prescrizione - "Ex nunc" - Retroattività al momento della notifica nulla - Esclusione. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 11985 del 16/05/2013

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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 11985 del 16/05/2013
In tema di applicazione degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.