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Prescrizione civile - sospensione - per rapporti tra le parti - Per doloso occultamento da parte del debitore dell'esistenza del debito – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12754 del 13/12/1995

Disciplina ex art. 2491 n. 8 cod. civ. - Applicazione analogica - Inammissibilità - Rifiuto della consegna di alcuni documenti - Irrilevanza - Occultamento compiuto da soggetti inclusi nella sfera di responsabilità del debitore - Esclusione.

Il doloso occultamento (da parte del debitore) dell'esistenza del debito, che determina la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2491 n. 8 cod. civ., norma insuscettibile di applicazione analogica per la tassatività delle cause di sospensione ed interruzione della prescrizione, non è concretato dal rifiuto della consegna di alcuni documenti, chiesti al debitore dal creditore, atteso che quest'ultimo, nonostante tale mancata consegna, ha la possibilità di esercitare il suo diritto, mentre la fattispecie prevista da detta norma concerne un comportamento (proprio del debitore, non essendo sufficiente un occultamento compiuto da soggetti del cui operato il debitore debba rispondere ai sensi dell'art. 1228 cod. civ.) tale da precludere al creditore la possibilità di far valere il proprio diritto.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12754 del 13/12/1995