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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale - obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1049 del 04/02/1997

Divisione - divisione erria - impugnazione - rescissione per lesione - prescrizione - Domanda di indebito arricchimento proposta per la prima volta in appello - Precedente domanda proposta in primo grado con riferimento alla medesima situazione di fatto ma avente come oggetto la rescissione per lesione della divisione - Interruzione della prescrizione della prima ad opera della seconda - Esclusione.

L'azione di arricchimento senza causa contempla una domanda diversa per "petitum" e per "causa petendi" dalla domanda di rescissione della divisione per lesione, atteso che, mentre l'ultima ha origine dal contratto ed ha come oggetto l'invalidazione dell'atto, la prima postula l'insussistenza del vincolo contrattuale ed ha come oggetto la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita. Ne consegue che, in virtù del principio secondo cui la domanda giudiziale idonea ad interrompere la prescrizione è soltanto quella avente ad oggetto il diritto della cui prescrizione si tratta, il corso della prescrizione della domanda di indebito arricchimento, proposta per la prima volta in appello, non è interrotto da una domanda precedentemente proposta in primo grado con riferimento alla medesima situazione di fatto, ma avente come oggetto la rescissione per lesione di una divisione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1049 del 04/02/1997