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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16293 del 04/08/2016

Domanda giudiziale - Efficacia interruttiva e sospensiva - Portata in caso di azione revocatoria.

La domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello, tale domanda non sia proponibile, sicché la proposizione di un'azione revocatoria produce il suddetto effetto sulla prescrizione del diritto di credito la cui soddisfazione è diretta a garantire, pur se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16293 del 04/08/2016