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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016

Atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo - Efficacia interruttiva della prescrizione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di appello avverso sentenza resa in giudizio estinto.

Gli atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione ove abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di pagamento a lui comunicata direttamente. Ne consegue che non può attribuirsi una tale efficacia al gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado, perché esso non è diretto personalmente alla parte, ma al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura, non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della sentenza impugnata, nei limiti del devoluto.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016