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Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - risarcimento del danno - fatto dannoso costituente reato – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013

Coincidenza con il termine prescrizionale previsto dalla legge penale - Estensione della disciplina a tutti i legittimati passivi - Sussistenza - Estraneità dei legittimati passivi al giudizio penale a carico del reo - Irrilevanza.

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell'art. 2947 cod. civ. (secondo il quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato, e per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. (Principio enunciato con riferimento alla responsabilità del Ministero della salute - e per esso dei suoi funzionari - per non avere adottato gli accorgimenti utili a scongiurare i danni da emotrasfusione, effettuando determinati trattamenti ed analisi del sangue acquisito a tale scopo).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013