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Prescrizione civile - termine - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016

Prescrizione - Indicazione di un diverso termine di decorrenza - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze.

La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum" previsti nell'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto, mentre se sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non integra questione nuova inammissibile.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016