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Prescrizione civile - decorrenza - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013

Fatto illecito - Risarcimento del danno - Decorso della prescrizione - Conoscenza o conoscibilità della ricorrenza degli elementi costitutivi del diritto azionato - Fattispecie in tema di lesione della libertà negoziale, conseguente a stipula di contratto di transazione inconsapevolmente concluso dalla parte vittima di reato di corruzione in atti giudiziari.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla "data del fatto", inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili. (In forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lesione della libertà negoziale - conseguente alla stipulazione di un contratto di transazione a condizioni economiche deteriori, per la parte vittima di reato di corruzione in atti giudiziari - fosse decorsa non dal momento della consumazione del reato, ma da quello della notifica, alla stessa, della richiesta di rinvio a giudizio degli imputati).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013