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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23821 del 24/11/2010

Valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione - Accertamento relativo rimesso al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

La valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23821 del 24/11/2010