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prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - risarcimento del danno - fatto dannoso costituente reato – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5009 del 02/03/2009

Reato estinto per prescrizione - Decorrenza della prescrizione per l'esercizio dell'azione civile - Consumazione del fatto - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5009 del 02/03/2009

Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, astrattamente qualificabile come reato, si prescrive nello stesso termine previsto per la fattispecie incriminatrice speciale se per quest'ultima è stabilito un termine di prescrizione superiore a cinque anni oppure in cinque anni, se per il reato è indicato un termine uguale o inferiore. In entrambi i casi, ai sensi del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., se il reato si è estinto per intervenuta prescrizione, la decorrenza del medesimo termine per l'esercizio dell'azione civile decorre dalla consumazione del fatto, e non assumono rilievo eventuali cause d'interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, attesa la diversità ontologica esistente tra l'illecito civile e quello penale.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5009 del 02/03/2009