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Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - assicurazione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015

Sospensione del termine - Decorrenza - Dalla comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento - Provenienza dal danneggiato o da un terzo - Irrilevanza - Assenza, nella comunicazione, della determinazione del "quantum" risarcitorio - Ininfluenza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015

In tema di assicurazione, l'effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall'art. 2952, comma 4, c.c., si verifica anche se la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato provenga da quest'ultimo, o da un terzo, invece che dall'assicurato, senza, peraltro, che possa negarsi l'operatività di tale effetto qualora sia stata omessa l'esatta determinazione del "quantum" risarcitorio, sempreché l'atto sia univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015