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Dall'atto di trasferimento della proprietà, anche se nullo – Cass. n. 11132/2022

Possesso - effetti - usucapione - in genere - Possesso "ad usucapionem" - Inizio - Dall'atto di trasferimento della proprietà, anche se nullo - Presupposto - Qualità di possessore e non di detentore in capo al dante causa - Necessità - Fattispecie.

 

Ai fini dell’usucapione, in presenza di atto traslativo della proprietà nullo, è necessaria la situazione di possesso e non di detenzione in capo al "tradens". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ravvisando l'esistenza di un preliminare di vendita, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle condizioni dell'immobile, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo, venendo in rilievo una relazione con la "res" qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata che non poteva fondare un valido possesso "ad usucapionem" in capo all'avente causa).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11132 del 06/04/2022 (Rv. 664382 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1141

 

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Cassazione

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2022