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Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16000 del 18/06/2018

Illegittimità costituzionale dell'art. 705 c.p.c. nei limiti di cui alla sentenza n. 25 del 1992 della Corte Costituzionale - Effetti - Convenuto in giudizio possessorio - Irreparabilità del danno a lui derivante dall'esecuzione della decisione della controversia possessoria - Opponibilità da parte del convenuto delle sue ragioni petitorie - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purché l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, una deroga delle ordinarie regole sulla competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato l'improponibilità dell'eccezione petitoria, sollevata dal resistente, senza indagare sulla irreparabilità del pregiudizio che gli sarebbe derivato dall'esecuzione dell'ordine di demolizione del muro in cemento armato da lui realizzato in violazione del possesso della servitù di veduta vantato dai ricorrenti).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16000 del 18/06/2018