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Possesso - effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - in genere - Possesso da parte di enti ecclesiastici o persone giuridiche di diritto privato - Usucapione - Presupposti – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9632 del 10/

Religione culti e chiese - chiesa cattolica - città del vaticano - enti ecclesiastici - autorizzazione - per acquisto di beni - Atti di acquisto a titolo originario - Autorizzazione amministrativa - Necessità - Insussistenza - Immobile proveniente da lascito ereditario all'ente - Acquisibilità per usucapione - Sussistenza - Mancanza di autorizzazione all'acquisto - Irrilevanza.

L'autorizzazione amministrativa ad acquistare immobili e ad accettare donazioni o eredità, prevista, per le persone giuridiche di diritto privato, dall'art. 17 cod. civ., e, per gli enti ecclesiastici, dagli art. 9 e 10 legge n. 848 del 1929, è riferibile soltanto agli acquisti a titolo derivativo, giacché solo per essi è astrattamente concepibile la necessità di una preventiva autorizzazione, non anche agli acquisti a titolo originario, quali l'usucapione, che, non potendo essere previamente autorizzati, resterebbero, senza alcuna, razionale giustificazione, impediti alle persone giuridiche e agli enti ecclesiastici; ne consegue che la mancanza di autorizzazione all'acquisto di beni provenienti da legato testamentario non costituisce vizio del possesso di tali beni da parte dell'ente ecclesiastico beneficiario del legato, non essendo, peraltro, un siffatto vizio in alcun modo previsto dal sistema positivo in tema di acquisto di diritti immobiliari per usucapione ed essendo perciò irrilevante che il possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale abbia la propria genesi in un lascito testamentario per il conseguimento del quale non sia intervenuta la prescritta autorizzazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9632 del 10/09/1999