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Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23815 del 21/12/2012

Revocazione per contrasto di giudicati - Configurabilità - Condizioni - Precedente sentenza avente ad oggetto il medesimo fatto o fatto antitetico - Necessità - Fattispecie relativa ad assunto contrasto fra giudicato petitorio e precedente giudicato di tutela possessoria - Ammissibilità della revocazione - Esclusione.

In tema di revocazione, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che sussista un'ontologica e strutturale concordanza tra gli estremi su cui debba esprimersi il secondo giudizio e gli elementi distintivi della decisione emessa per prima, avendo questa accertato lo stesso fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Ne consegue che è inammissibile la revocazione per contrasto tra giudicati, nel caso in cui, dopo la formazione di un giudicato su una domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, la parte convenuta nel giudizio possessorio ottenga una successiva sentenza, anch'essa passata in giudicato, di accoglimento dell' "actio negatoria servitutis" volta a far dichiarare l'inesistenza del medesimo diritto di servitù.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23815 del 21/12/2012