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Azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 18/02/2010

Spoglio o turbativa del possesso - Natura di fatti illeciti - Responsabilità solidale degli autori - Sussistenza - Conseguenze - Litisconsorzio passivo necessario - Condizioni - Ripristino della situazione di fatto anteriore allo spoglio o alla turbativa mediante demolizione dell'opera pregiudizievole - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari o compossessori del bene - Necessità - Fondamento.

In tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 cod. civ., sicché, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto. Tuttavia, il litisconsozio necessario tra gli anzidetti soggetti si impone qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone (nella specie, l'abbattimento di una recinzione con paletti in ferro e rete metallica). In tale ipotesi, infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe "inutiliter data", giacchè la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 18/02/2010