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possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 921 del 20/01/2010

Spoglio o turbativa del possesso - Pluralità di autori - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 921 del 20/01/2010

Nel giudizio di reintegra nel possesso, non ricorre in linea di principio un'ipotesi di litisconsorzio necessario, neppure nel caso in cui più soggetti siano autori dello spoglio, ben potendo l'azione essere intentata nei confronti di uno soltanto di essi, se egli sia in grado di provvedere alla reintegra; tuttavia, allorché, per l'attuazione della tutela richiesta, sia necessaria la rimozione dello stato di fatto mediante l'abbattimento di un'opera in proprietà o in possesso di più persone, esse devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, in quanto la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe "inutiliter data" , per il fatto che la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e, di conseguenza, sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, non essendo, invero, configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o compossessore convenuto in giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 921 del 20/01/2010