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possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - divieto di cumulo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4728 del 25/02/2011

Operatività del divieto per il convenuto - Decorrenza - Individuazione - Dal deposito del ricorso - Fondamento - Conseguenze - Permanenza della qualità di convenuto in possessorio sino alla definizione del relativo giudizio ed alla esecuzione della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4728 del 25/02/2011

Il divieto per il convenuto in giudizio possessorio di proporre domanda di natura petitoria, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita, produce effetti già al momento del deposito del ricorso e non soltanto dalla successiva notificazione del provvedimento interinale che fissa l'udienza di comparizione, essendo rilevante, al fine indicato, la formulazione della domanda possessoria e l'individuazione della parte convenuta e non, invece la costituzione del contraddittorio. Ne consegue che, nel giudizio possessorio, il convenuto resta tale a partire dal deposito del ricorso in cancelleria e da allora opera il divieto del cumulo fino a che il giudizio possessorio non sia stato definito e la sentenza abbia avuto esecuzione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4728 del 25/02/2011