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possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - divieto di cumulo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9285 del 20/04/2006

Sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1992 - Portata e limiti - Eccezioni di natura petitoria nel giudizio possessorio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di distanze legali. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9285 del 20/04/2006

Qualora sia invocata la tutela possessoria delle distanze legali (nella specie, delle vedute dalle costruzioni), ha natura petitoria - e, come tale, non può trovare ingresso nel relativo giudizio, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. civ. - l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla legittimità della costruzione, perchè realizzata nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti. Al riguardo, infatti, non può invocarsi il principio formulato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1992 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 705, comma primo, cod. proc. civ. (nella parte in cui detta norma subordinava la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso derivasse o potesse derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto), infrange soltanto il divieto, per il convenuto in possessorio, di agire in petitorio "finchè il primo giudizio non è finito o la decisione non sia stata eseguita" , senza per contro estendere i suoi effetti nell'ambito del giudizio possessorio, ponendo nel nulla il divieto per il convenuto di sollevare difese di natura petitoria.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9285 del 20/04/2006