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Liquidazione dell'onorario del difensore di collaboratore di giustizia – Cass. n. 18917/2020

Patrocinio statale - ammissione - effetti - anticipazione da parte dello stato delle spese sostenute dai difensori, consulenti, ausiliari, notai e pubblici ufficiali - Liquidazione dell'onorario del difensore di collaboratore di giustizia - Disciplina applicabile - Individuazione - Soggetto legittimato passivo - Ministero interno.

In materia di spese di giustizia l'art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che per la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, conv. in legge n. 82 del 1991, si applichi la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, ma solo per quanto riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione; in tale procedimento l'unico soggetto legittimato passivo, quale parte necessaria, è il Ministero dell'interno, obbligato al pagamento delle relative spese, comprensive dell'assistenza legale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18917 del 11/09/2020 (Rv. 659172 - 01)

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