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Patrocinio statale - ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice - Cass. n. 11769/2020

Rigetto o accoglimento solo parziale della relativa istanza - Impugnazione - Legittimazione del patrocinato - Esclusione - Fondamento

In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese e' esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacche ' l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11769 del 18/06/2020 (Rv. 658211 - 01)

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