Skip to main content

Patrocinio statale - condizioni - revoca – Cass. n. 4315/2020

Revoca dell'ammissione - Giudizio di cassazione - Giudice competente - Individuazione - Giudice del rinvio o giudice che ha emesso il provvedimento - Valutazione del giudice che ha emesso il provvedimento - Contenuto.

In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell'ammissione.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 (Rv. 657198 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_388

________________________________________

gratuito patrocinio

patrocinio a spese dello Stato

Avvocato gratis

corte

cassazione

4315

2020