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Giudice competente davanti alla Corte di Cassazione - Cass. n. 23972/2018

Patrocinio statale - condizioni - revoca - in genere - giudice competente nei processi civili davanti alla Corte di Cassazione - individuazione - fondamento - effetti della revoca. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23972 del 02/10/2018

>>> In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la competenza a provvedere sulla revoca per il giudizio di cassazione spetta al giudice di rinvio ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, similmente a quanto avviene nei procedimenti penali e con riguardo alla liquidazione degli onorari e delle spese del difensore in cassazione, ai sensi rispettivamente degli artt. 112, comma 3, e 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Tale revoca, avendo efficacia retroattiva nelle ipotesi previste dall'art. 136, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, ripristina l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa e determina, perciò, le conseguenti restituzioni sulla base di accertamenti di fatto che esulano dai poteri cognitori della Corte di cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23972 del 02/10/2018

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