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Patrocinio statale - ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice – Cass. n. 18167/2016

Giudizio civile - Equivalenza tra spese liquidate a carico dello Stato e spese liquidate a carico del soccombente - Necessità - Fondamento.

Qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2016

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