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Accompagnamento coattivo alla frontiera – Cass. n. 221/2022

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Espulsione - Accompagnamento coattivo alla frontiera - Diritto del destinatario ad essere tempestivamente informato - Sussistenza - Fissazione dell'udienza di convalida dopo l'emissione del decreto - Necessità - Assenza dei presupposti - Conseguenze.

 

In tema di accompagnamento coattivo alla frontiera a seguito di decreto di espulsione, il destinatario del provvedimento ha diritto di essere tempestivamente informato del relativo decreto adottato dal Questore, oltre che dell'udienza di convalida, la quale deve necessariamente essere fissata dopo l'emissione del decreto che ne costituisce l'oggetto ed a seguito della comunicazione di quest'ultimo al giudice di pace, sicché, in assenza di tali presupposti, l'udienza di convalida é nulla, al pari del decreto di convalida.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 221 del 05/01/2022 (Rv. 663480 - 01)

 

Corte

Cassazione

221

2022