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Misure alternative al trattenimento – Cass. n. 2924/2021

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - Misure alternative al trattenimento - Convalida - Nomina difensore d'ufficio - Successiva nomina di difensore di fiducia - Mancato avviso della fissazione dell'udienza a quest'ultimo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di convalida delle misure alternative al trattenimento, l'omessa comunicazione della data dell'udienza al difensore di fiducia - nominato successivamente alla fissazione dell'udienza e dopo che sia già stato nominato ed avvisato di tale data un difensore d'ufficio - non lede il diritto di difesa dello straniero, poiché l'art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 286 del 1998 là dove prevede che "l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito", è da intendersi riferito alla necessità che dell'incombente si dia notizia ad un difensore comunque nominato, mentre l'onere di avviso a quello di fiducia sorge solo quando la nomina di quest'ultimo, con atto portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria, preceda la fissazione dell'udienza di convalida.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2924 del 08/02/2021 (Rv. 660562 - 01)