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Polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Protezione internazionale - Diniego di riconoscimento -

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Protezione internazionale - Diniego di riconoscimento - Ricorso giurisdizionale - Mancata comparizione della parte all'udienza - Rinvio - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità.

In tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al d.l. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d'appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l'art. 181, comma 1, c.p.c. e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6061 del 28/02/2019

Cod_Proc_Civ_art_181