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Polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Immigrazione - Decreto di espulsione - Impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6071 del 28/02/2019

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Immigrazione - Decreto di espulsione - Impugnazione - Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato - Procedimento giudiziario introdotto anteriormente al centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017 - Rigetto del ricorso - Cessazione immediata della sospensione - Esclusione - Cessazione della sospensione con il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato - Sussistenza.

In tema di opposizione all'espulsione, nel caso in cui sia stata presentata domanda di protezione internazionale in data antecedente al centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017, conv. in l. n. 46 del 2017, e sia stato rigettato, con provvedimento non ancora definitivo, il ricorso avverso tale decisione, non si determina -in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 21 del d.l. cit.- la caducazione istantanea della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevista dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal d.l. citato, ma è applicabile, "ratione temporis", l'art. 19, comma 4, del d. lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 142 del 2015, che, non prevedendo un limite alla durata dell'effetto sospensivo dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato determinatosi "ex lege" in virtù della mera proposizione del ricorso, deve ritenersi esteso a tutta la durata del giudizio, fino al passaggio in giudicato del provvedimento impugnato. Ne consegue che, in tale caso, dovendosi considerare nullo il provvedimento di espulsione impugnato, il rigetto dell'opposizione da parte del giudice di pace deve ritenersi illegittimo.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6071 del 28/02/2019