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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Immigrazione - Certificato di nascita rilasciato da autorità straniera - Efficacia probatoria – Limiti - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13829 del 07/07/2016

Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - in genere.

Il valore di atto pubblico da riconoscersi alle certificazioni anagrafiche è limitato, ai sensi dell'art. 2700 c.c., alla corrispondenza dei dati attestati con quelli annotati nei registri anagrafici del Paese che ha emesso la certificazione, e non si estende alla corrispondenza dei medesimi dati con la reale situazione di fatto, né con la loro riferibilità alla persona in favore della quale la certificazione è stata rilasciata, che deve invece essere dimostrata mediante la produzione di un valido documento di identità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria, rilevando la parziale discordanza tra i dati anagrafici risultanti dal certificato di nascita del ricorrente e quelli riportati sulla carta d'identità).

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13829 del 07/07/2016