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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18704 del 22/09/2015

Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Tempestività - Applicazione del termine ordinario - Termine di trenta giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18704 del 22/09/2015

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18704 del 22/09/2015

In tema di tempestività del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 35, comma 14, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve applicarsi il termine ordinario di cui all'art. 327 c.p.c. e non già il termine di trenta giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c., relativo al rito sommario di cognizione, applicabile ai giudizi di merito in virtù dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011. Invero, il comma 10 di tale disposizione deve essere interpretato nel suo reale significato di attribuire priorità nella trattazione delle controversie in materia di protezione internazionale, non anche nel senso di rendere applicabili al giudizio di legittimità disposizioni abrogate o riguardanti i giudizi di merito, con interpretazione, peraltro, palesemente in contrasto con il diritto delle parti ad un giusto processo ed all'effettività del diritto di difesa.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18704 del 22/09/2015