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Formazione del contratto - scelta del contraente – Cass. n. 5664/2021

Opere pubbliche (appalto di) - formazione del contratto - scelta del contraente - trattativa privata - Appalto di servizi - Cessione dei crediti - Da parte di società privata - Organismo di diritto pubblico - Validità - Procedimento di evidenza pubblica - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della validità della cessione del credito da parte di una società privata, qualificabile come organismo di diritto pubblico, del corrispettivo derivante dall'esecuzione di un appalto di servizi, non è richiesto da norme imperative, e dunque a pena di nullità, che la scelta del cessionario avvenga mediante il procedimento di evidenza pubblica, non rientrando la predetta cessione né tra i servizi bancari e finanziari, di cui all'Allegato II A), richiamato dagli artt. 20, comma 2, e 3, comma 10, del codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile "ratione temporis"), né tra i servizi esclusi, cui si applicano i principi pro concorrenziali derivanti dai trattati europei, ai sensi dell'art. 27 del medesimo codice. Inoltre la cessione del credito rientra tra i contratti attivi, ai quali i suddetti principi sono stati estesi da normativa entrata in vigore solo successivamente (art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 56 del 2017) ed applicabile alle sole amministrazioni statali, a norma dell'art. 3 r.d. n. 2440 del 1923.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5664 del 02/03/2021 (Rv. 660731 - 01)