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Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - contabilità dei lavori - riserve - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9518 del 04/04/2019 (Rv. 653875 - 02)

Appalto di opera pubblica - Realizzazione dell'opera - Articolazione procedimentale - Onere di contestazione immediata in capo all'appaltatore - Sussiste - Strumento - Atto a forma vincolata relativo all'incremento delle spese previste - Necessità - Conseguenze – Fondamento 

L'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del 1895 alla necessità che l'appaltatore indichi tutte le domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell'interesse pubblico di consentire all'Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9518 del 04/04/2019 (Rv. 653875 - 02)