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Opere pubbliche (appalto di) - controversie - definizione contenziosa e transazione - giudizio arbitrale - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17599 del 20/11/2003

Composizione del collegio arbitrale - Art. 45 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Sua successiva abrogazione - Ad opera dell'art. 32 della legge n. 109 del 1994 (nel testo di cui all'art. 9 - <bis> del D.L. n. 101 del 1995, convertito nella legge n. 216 del 1995) - Applicabilità delle nuove disposizioni - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di opere pubbliche, la controversia deferibile ad arbitri sulla base della previsione dell'art. 45 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Capitolato generale delle opere pubbliche), applicabile <ratione temporis>, e prescrivente la nomina di cinque componenti aventi specifici requisiti deve essere decisa da un collegio composto sulla base di tale previsione e non sulla base di quella dettata dall'art. 32 della legge n. 109 del 1994 (nel testo di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 101 del 1995, come convertito nella legge n. 216 del 1995)che, entrata in vigore in un momento successivo, ha abrogato la precedente disciplina. Infatti, il riferimento contenuto nell'ultimo comma dell'art. 32 della legge n. 109 del 1994 (nel testo di cui all'art. 9 <bis> del D.L. n. 101 del 1995, come convertito nella legge n. 216 del 1995) non è riferibile agli arbitrati in materia di opere pubbliche espletati o espletandi ai sensi del d.P.R. n. 1063 del 1962 aventi fondamento pattizio per essere detto d.P.R. richiamato nei singoli capitolati. Ciò in quanto il suo contenuto precettivo è privo di qualsivoglia riferimento alle controversie relative ai lavori appaltati anteriormente alla sua entrata in vigore, mentre un tale riferimento è, invece, espressamente contenuto (nell'art. 9 del D.L. n. 101 cit.) con riferimento alla procedura di componimento bonario.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato nullo il secondo dei due lodi relativi alla controversia esaminata, e cioè quello definitivo, pronunciato da un secondo collegio arbitrale, costituito ai sensi delle disposizioni di legge sopravvenute, anziché di quelle previste in origine).

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17599 del 20/11/2003