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Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - contabilità dei lavori - riserve – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8532 del 28/05/2003

Appaltatore - Conto finale - Mancata conferma delle riserve già iscritte nel registro di contabilità - Conseguenze - Presunzione di accettazione del conto - Natura - Relativa - Estensione.

In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 64 R.D. n. 350 del 1895, ai sensi del quale se l'appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine previsto o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità detto conto finale deve ritenersi come definitivamente accertato, pone una presunzione di accettazione del conto di carattere relativo, in quanto tale superabile con la prova di una positiva volontà dell'appaltatore contraria alla rinuncia alle pretese oggetto di riserva; e tale presunzione sussiste sia nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del conto finale che in quella di mancata conferma delle riserve già iscritte nel registro di contabilità, non consentendo ne' la lettera ne' lo spirito della norma regolamentare di porre una distinzione tra dette ipotesi.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8532 del 28/05/2003