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Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - contabilità dei lavori - riserve – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14190 del 12/07/2016

Sospensione dei lavori - Sua eccessiva protrazione - Fatto ingiusto dell'appaltante - Danno - Iscrizione della conseguente riserva - Tempestività - Individuazione del relativo atto.

In tema di appalto di opere pubbliche, è tempestiva la formulazione della riserva nel verbale di ripresa dei lavori che segue la sospensione delle opere, ovvero in qualsiasi atto successivo al verbale che detta sospensione ha disposto, quando questa, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, atteso che, in tale evenienza, la rilevanza causale del fatto ingiusto dell'appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all'appaltatore (collegati all'illegittimo protrarsi della sospensione) è accertabile solo al momento della ripresa dei lavori, restando salva la facoltà dell'appaltatore, una volta formulata tempestivamente la riserva, di precisare l'entità del pregiudizio subìto nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale, in ragione della distinzione tra il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14190 del 12/07/2016