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opere pubbliche (appalto di) - prezzo - contabilità dei lavori - riserve – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9328 del 09/05/2016

Iscrizione - Onere - Estensione - Pretese di natura risarcitoria - Onere della riserva - Sussistenza - Fondamento.

In tema di appalti pubblici, dal combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), si ricava la regola secondo cui sono soggette all'onere di riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti, l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9328 del 09/05/2016