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Opere pubbliche (appalto di) - formazione del contratto - scelta del contraente - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10074 del 18/05/2015

Art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999 - Contenuto, "ratio" e natura - Omissione - Conseguenze relative alla condotta dell'appaltatore. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10074 del 18/05/2015

In tema di appalto pubblico, l'art. 71, comma 3, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che antepone alla stipulazione del contratto la necessaria sottoscrizione di un verbale in cui le parti danno atto della permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ha carattere imperativo e rappresenta il logico sviluppo del puntuale dovere cognitivo, quanto alla conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sulla formulazione dell'offerta e sull'esecuzione dell'opera, che il secondo comma della medesima disposizione pone a carico dell'appaltatore. Quest'ultimo, pertanto, qualora quel verbale sia stato omesso, può rifiutare la stipula (senza che ciò possa essergli imputato come inadempimento) a causa della diversità dello stato dei luoghi rispetto a quello descritto negli atti di gara, ma non anche dapprima concludere ugualmente il contratto e, successivamente, invocare la nullità del negozio che, con la propria manifestazione di volontà, ha contribuito a perfezionare e, poi, ad eseguire.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10074 del 18/05/2015