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Diritto del mediatore alla provvigione – Cass. n. 11127/2022

Mediazione - provvigione - Diritto del mediatore alla provvigione - Condizione - Conclusione dell'affare - Nozione - Identità dell'affare proposto con quello concluso - Sostituzione parziale delle parti originarie - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

 

Il diritto del mediatore alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11127 del 06/04/2022 (Rv. 664381 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1754, Cod_Civ_art_1755

 

Corte

Cassazione

11127

2022