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Mediazione - Regolamento recante la determinazione dei criteri

 

Mediazione - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Ministero della giustizia - decreto 18 ottobre 2010 , n. 180 (Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2010)

 

Capo II Registro degli organismi

Art. 9 Effetti dell'iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.
2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo e' tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonche' nelle forme di pubblicita' consentite, a fare menzione del numero d'ordine.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it