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Collaboratori esperti linguistici già lettori di madre lingua straniera – Cass. n. 11637/2021

Istruzione e scuole - personale insegnante - professori universitari - Collaboratori esperti linguistici già lettori di madre lingua straniera - Trattamento economico - Art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010 - Interpretazione - Parificazione ai ricercatori confermati a tempo definito - Esclusione - Delibera derogatoria - Illegittimità - Art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Inapplicabilità - Fattispecie.

In tema di retribuzione dei collaboratori esperti linguistici, già lettori di madre lingua straniera, la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif., in l. n. 63 del 2004, opera nei limiti precisati dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010, sicché va escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito, né una eventuale delibera derogatoria può trovare legittimazione nel procedimento sostituivo per i trattamenti integrativi, di cui all'art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, mancando la procedura di controllo da parte dei revisori dei conti, prevista per la contrattazione collettiva sostituita, e la costituzione del fondo per il trattamento accessorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il recupero da parte della P.A. del miglioramento retributivo previsto per i ricercatori, erroneamente esteso ai collaboratori con delibera poi revocata).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11637 del 04/05/2021 (Rv. 661114 - 01)