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Istruzione e scuole - università' - personale - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10221 del 28/05/2020 (Rv. 657721 - 01)

Personale insegnante - Graduatorie ad esaurimento - Reinserimento del docente cancellato - Ammissibilità - Fondamento - D.m. n. 235 del 2014 - Disapplicazione - Ragioni.

Nel settore scolastico, la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv. nella l. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione, sicché va disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014, nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10221 del 28/05/2020 (Rv. 657721 - 01)