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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31077 del 08/11/2023 (Rv. 669460 - 01)

Opposizione all'esecuzione - Fase sommaria regolarmente tenuta ed esaurita dinanzi al giudice naturale - Nuova ordinanza resa a definizione della fase sommaria con la quale viene decisa l'opposizione - Individuazione del mezzo di impugnazione - Applicazione del cd. principio dell'apparenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nel caso in cui, dopo il regolare svolgimento ed esaurimento della fase sommaria, si verifichi una anomala "regressione" dalla fase di merito a quella innanzi al giudice dell'esecuzione e questi pronunci un'ordinanza con cui definisca il merito dell'opposizione, il mezzo di impugnazione deve individuarsi facendo applicazione del cd. principio dell'apparenza, con la conseguenza che l'ordinanza non è appellabile, potendo la parte introdurre il giudizio di merito a prescindere dall'assegnazione del relativo termine, ma al più, se interpretata quale provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'appello avverso l'ordinanza di accoglimento dell’opposizione pronunciata dal giudice dell'esecuzione a cui il fascicolo della fase di merito era stato assegnato, per competenza, dal Presidente del diverso tribunale, territorialmente competente, innanzi al quale era stato introdotto il giudizio di merito).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31077 del 08/11/2023 (Rv. 669460 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615