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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26619 del 14/09/2023 (Rv. 668892 - 01)

Deposito di atti - di documenti nuovi - Documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso - Omissione della notificazione - Deposito unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c. - Esame del documento - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione delle parti alla pubblica udienza. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui procura speciale era stata depositata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. senza essere portata a conoscenza della controparte, attesa la trattazione del ricorso con il rito camerale).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26619 del 14/09/2023 (Rv. 668892 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_378