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Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda – Cass. n. 13920/2023

Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda - Compito del giudice di merito - Conseguenze - Domanda risarcitoria in primo grado ex art. 2043 c.c. - Domanda in appello ex art. 2050 c.c. sulla base degli stessi fatti - Domanda nuova - Esclusione.

 

L'interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, sulla base dei fatti dedotti dall'attore, con la conseguenza che non incorre nel divieto di "nova" in appello la parte che, rimasta soccombente in primo grado con riferimento ad una domanda risarcitoria per illecito extracontrattuale fondata sull'art. 2043 c.c., ripropone in appello la stessa domanda risarcitoria, sulla base dei medesimi fatti costitutivi, pur fondandola sull'art. 2050 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13920 del 22/05/2023 (Rv. 667955 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_345

 

Corte

Cassazione

13920

2023