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Mancata ammissione istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c. – Cass. n. 9674/2023

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c. - Mancata ammissione istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità del motivo - Presupposti.

 

In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., qualora investa la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c., è ammissibile solo in quanto spieghi come e perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9674 del 12/04/2023 (Rv. 667395 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_345

 

Corte

Cassazione

9674

2023