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Condanna generica in sede penale al risarcimento del danno – Cass. n. 5682/2023

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - del giudice - risarcimento del danno - condanna generica - giudizio civile e penale (rapporto) - in genere - Rapporti tra azione di revocazione per dolo del giudice, azione risarcitoria e giudicato penale di condanna per corruzione in atti giudiziari - Condanna generica in sede penale al risarcimento del danno - Pregiudizialità dell'azione di revocazione - Esclusione - Fondamento - Accertamento in sede civile del danno conseguenza - Pregiudizialità dell'azione di revocazione - Sussistenza - Fondamento.

 

Ai fini della condanna generica, ad opera del giudice penale, al risarcimento del danno cagionato dal reato di corruzione in atti giudiziari, non è richiesto il previo esperimento della revocazione per dolo del giudice, volta alla rimozione della sentenza e alla restituzione di quanto conseguito in base alla stessa, in quanto tale condanna, richiedendo il solo accertamento del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno e della potenzialità lesiva della condotta corrispondente al reato, e non anche l'accertamento del danno conseguenza, non pone la necessità di prevenire esiti coincidenti, sul piano risarcitorio, a quelli della revocazione; la previa proposizione del rimedio revocatorio è invece necessaria ai fini della condanna, ad opera del giudice civile, al risarcimento dei danni conseguenti alla sentenza pronunciata dal giudice corrotto, in quanto essa attiene al nesso di causalità giuridica tra evento di danno e danno conseguenza, e si pone, pertanto, la necessità di evitare indebite locupletazioni.

Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_402, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223

 

Corte

Cassazione

5682

2023