Restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata – Cass. n. 5682/2023
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - del giudice - Azione di revocazione - Restituzione ai sensi dell'art. 402 c.p.c. - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 2033 c.c. - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di revocazione, la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata, disposta dal giudice di tale impugnazione, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che a chi ha eseguito il pagamento non dovuto, per effetto della caducazione del titolo, spetta non solo la ripetizione della somma corrisposta, qualificabile come perdita subita, ma anche il lucro cessante, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comprensivo degli interessi dal giorno della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 03)